IPSOA Quotidiano

Amministrazioni straordinarie: l'audizione dei Commercialisti sulla Riforma

14/04/2026 - Si è svolta l’audizione del CNDCEC presso la Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati sul disegno di legge recante “<i style="font-style: italic;">Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici</i>” e sull’abbinato disegno di legge recante “<i style="font-style: italic;">Delega al Governo per la revisione del sistema di vigilanza sulle cooperative</i>”. Per i Commercialisti l’istituzione di un nuovo elenco di professionisti che possano svolgere incarichi di commissario straordinario o del comitato di sorveglianza non appare pienamente condivisibile. Si è svolta l’audizione del CNDCEC presso la Commissione Attività produttive della Camera dei Deputati sul disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici” e sull’abbinato disegno di legge recante “Delega al Governo per la revisione del sistema di vigilanza sulle cooperative”. Per i Commercialisti l’istituzione di un nuovo elenco di professionisti che possano svolgere incarichi di commissario straordinario o del comitato di sorveglianza non appare pienamente condivisibile.

Contributo unificato: le indicazioni per il recupero

14/04/2026 - Con la circolare del 10 aprile 2026, il Ministero della Giustizia ha chiarito che qualora, decorsi 30 giorni dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 248" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000151122ART249">art. 248</a>, comma 3-bis del <a target="_blank" class="rich-legge" title="d.P.R. 1152002" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000151122SOMM">d.P.R. 115/2002</a>, non vi sia stato il pagamento dell’importo dovuto, l’ufficio giudiziario dovrà trasmettere ad Equitalia giustizia s.p.a., tramite SIAMM (a breve con SPEDIGIUS), utilizzando la nota A1, la richiesta di recupero dell’importo, degli interessi e della sanzione. Nell’ipotesi in cui, invece, l’avvocato provveda al pagamento del contributo unificato decorsi trenta giorni, accedendo direttamente al fascicolo telematico e depositando la relativa ricevuta di pagamento rilasciata dal sistema PagoPa, l’ufficio giudiziario dovrà accettare il pagamento e procedere alla bruciatura della relativa ricevuta, solo nel caso in cui, dalla consultazione del registro SIAMM, non risulti ancora aperta la partita di credito da parte della società Equitalia giustizia s.p.a. Con la circolare del 10 aprile 2026, il Ministero della Giustizia ha chiarito che qualora, decorsi 30 giorni dall’art. 248, comma 3-bis del d.P.R. 115/2002, non vi sia stato il pagamento dell’importo dovuto, l’ufficio giudiziario dovrà trasmettere ad Equitalia giustizia s.p.a., tramite SIAMM (a breve con SPEDIGIUS), utilizzando la nota A1, la richiesta di recupero dell’importo, degli interessi e della sanzione. Nell’ipotesi in cui, invece, l’avvocato provveda al pagamento del contributo unificato decorsi trenta giorni, accedendo direttamente al fascicolo telematico e depositando la relativa ricevuta di pagamento rilasciata dal sistema PagoPa, l’ufficio giudiziario dovrà accettare il pagamento e procedere alla bruciatura della relativa ricevuta, solo nel caso in cui, dalla consultazione del registro SIAMM, non risulti ancora aperta la partita di credito da parte della società Equitalia giustizia s.p.a.

Modello IVA 2026: la rettifica per masse nel rigo VF70

14/04/2026 - Nel modello IVA 2026, in scadenza al 30 aprile 2026, trovano spazio le modifiche introdotte dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 9" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000995200ART45">art. 9</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1862025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000995200SOMM">D.Lgs. n. 186/2025</a> in materia di rettifica della detrazione IVA, benché il successivo intervento in sede di conversione del decreto Milleproroghe (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 2002025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996352SOMM">D.L. n. 200/2025</a>) ne abbia differito l’applicazione al 1° gennaio 2027. In adesione a tale intervento, le istruzioni del modello IVA 2026 hanno modificato il prospetto D riportato in appendice, eliminando il riferimento alle ipotesi di rettifica riconducibili al previgente comma 3 dell’art. 19-bis2 del decreto IVA; tuttavia, in ragione della perdurante applicabilità della disposizione, l’imposta rettificata deve essere riportata nel rigo VF70. Nel modello IVA 2026, in scadenza al 30 aprile 2026, trovano spazio le modifiche introdotte dall’art. 9, D.Lgs. n. 186/2025 in materia di rettifica della detrazione IVA, benché il successivo intervento in sede di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 200/2025) ne abbia differito l’applicazione al 1° gennaio 2027. In adesione a tale intervento, le istruzioni del modello IVA 2026 hanno modificato il prospetto D riportato in appendice, eliminando il riferimento alle ipotesi di rettifica riconducibili al previgente comma 3 dell’art. 19-bis2 del decreto IVA; tuttavia, in ragione della perdurante applicabilità della disposizione, l’imposta rettificata deve essere riportata nel rigo VF70.

Bonus nuovi nati 2026: apertura domande e decadenza

14/04/2026 - Con il messaggio n. 1268 del 14 aprile 2026, l’INPS comunica l’apertura del servizio per la presentazione delle domande relative al c.d. “Bonus nuovi nati”, contributo una tantum di 1.000 euro previsto dall’art. 1, commi 206-208, della legge n. 207/2024, per i figli nati o adottati nel corso del 2026. Il documento fornisce indicazioni operative sulle modalità di accesso al beneficio, esclusivamente tramite canali telematici (portale INPS, app mobile, Contact Center e patronati), e ribadisce il termine decadenziale di 120 giorni dalla nascita o adozione per la presentazione della domanda. Per gli eventi antecedenti all’attivazione del servizio, è previsto un termine speciale decorrente dalla pubblicazione del messaggio. Con il messaggio n. 1268 del 14 aprile 2026, l’INPS comunica l’apertura del servizio per la presentazione delle domande relative al c.d. “Bonus nuovi nati”, contributo una tantum di 1.000 euro previsto dall’art. 1, commi 206-208, della legge n. 207/2024, per i figli nati o adottati nel corso del 2026. Il documento fornisce indicazioni operative sulle modalità di accesso al beneficio, esclusivamente tramite canali telematici (portale INPS, app mobile, Contact Center e patronati), e ribadisce il termine decadenziale di 120 giorni dalla nascita o adozione per la presentazione della domanda. Per gli eventi antecedenti all’attivazione del servizio, è previsto un termine speciale decorrente dalla pubblicazione del messaggio.

Indennità ciclone Harry: domanda ISU e sostegno ai lavoratori autonomi

14/04/2026 - Con il messaggio n. 1272 del 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative per l’accesso alle misure di sostegno al reddito previste dal d.l. n. 25/2026 in favore di lavoratori e datori di lavoro colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026 in Calabria, Sardegna e Sicilia. Il provvedimento disciplina modalità e termini di presentazione delle domande per la nuova integrazione salariale unica (ISU), destinata ai lavoratori subordinati, nonché per l’indennità una tantum rivolta a lavoratori autonomi e parasubordinati. Vengono individuate specifiche causali, limiti temporali di fruizione e procedure telematiche di accesso, con scadenze differenziate. Con il messaggio n. 1272 del 2026, l’INPS fornisce le prime indicazioni operative per l’accesso alle misure di sostegno al reddito previste dal d.l. n. 25/2026 in favore di lavoratori e datori di lavoro colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 18 gennaio 2026 in Calabria, Sardegna e Sicilia. Il provvedimento disciplina modalità e termini di presentazione delle domande per la nuova integrazione salariale unica (ISU), destinata ai lavoratori subordinati, nonché per l’indennità una tantum rivolta a lavoratori autonomi e parasubordinati. Vengono individuate specifiche causali, limiti temporali di fruizione e procedure telematiche di accesso, con scadenze differenziate.

CCNL Vetro, lampade e display: sottoscritta l'ipotesi di accordo

14/04/2026 - <p>Per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display, ASSOVETRO con FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo 9 aprile 2026 per il rinnovo del CCNL. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2028. L'accordo è subordinato allo scioglimento della riserva da effettuarsi entro il 15 maggio 2026.</p> <p> </p> Per le aziende industriali che producono e trasformano articoli di vetro, lampade e display, ASSOVETRO con FILCTEM-CGIL, FEMCA-CISL e UILTEC-UIL hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo 9 aprile 2026 per il rinnovo del CCNL. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2026 e scadrà il 31 dicembre 2028. L'accordo è subordinato allo scioglimento della riserva da effettuarsi entro il 15 maggio 2026.  

Bilanci degli enti previdenziali: come contabilizzare i crediti contributivi

13/04/2026 - Il documento “<a target="_blank" title="Linee guida - Crediti contributivi delle Casse di previdenza" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/01/27/casse-previdenza-pubblicate-linee-guida-oic-crediti-contributivi">Linee guida - Crediti contributivi delle Casse di previdenza</a>", pubblicato dall’OIC, definisce i criteri di contabilizzazione dei crediti contributivi con l’obiettivo di risolvere specifiche criticità emerse nei bilanci degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Le indicazioni principali riguardano la valutazione a livello di portafogli, il Fondo Svalutazione Crediti e la trasparenza in Nota Integrativa. Il documento “Linee guida - Crediti contributivi delle Casse di previdenza", pubblicato dall’OIC, definisce i criteri di contabilizzazione dei crediti contributivi con l’obiettivo di risolvere specifiche criticità emerse nei bilanci degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. Le indicazioni principali riguardano la valutazione a livello di portafogli, il Fondo Svalutazione Crediti e la trasparenza in Nota Integrativa.

Modello volontario ESAP per PMI Europee: EFRAG pubblica il suo “draft assessment report”

09/04/2026 - Con un comunicato del 9 aprile 2026, l’OIC informa che l’EFRAG ha pubblicato la bozza dell’Assessment Report richiesto dalla Commissione Europea nel luglio 2025, basato sui riscontri di oltre 100 stakeholder e sull’analisi della letteratura. Il documento evidenzia che le difficoltà di accesso ai finanziamenti riguardano tutte le PMI, con particolare impatto su startup e imprese innovative in rapida crescita. Un modello volontario su ESAP potrebbe agevolare il finanziamento, ma il suo successo dipenderà dall’interesse sia delle PMI sia degli erogatori di capitale. L’interesse degli stakeholder risulta eterogeneo: favorevoli i consulenti IPO e M&A, interesse condizionato da parte delle startup, scarso interesse da grandi fondi di private equity e venture capital, utilità limitata per business angel e piccoli investitori. Alcuni enti pubblici mostrano apertura, mentre le banche appaiono poco propense all’utilizzo. Gli stakeholder possono inviare commenti entro il 27 maggio 2026. Con un comunicato del 9 aprile 2026, l’OIC informa che l’EFRAG ha pubblicato la bozza dell’Assessment Report richiesto dalla Commissione Europea nel luglio 2025, basato sui riscontri di oltre 100 stakeholder e sull’analisi della letteratura. Il documento evidenzia che le difficoltà di accesso ai finanziamenti riguardano tutte le PMI, con particolare impatto su startup e imprese innovative in rapida crescita. Un modello volontario su ESAP potrebbe agevolare il finanziamento, ma il suo successo dipenderà dall’interesse sia delle PMI sia degli erogatori di capitale. L’interesse degli stakeholder risulta eterogeneo: favorevoli i consulenti IPO e M&A, interesse condizionato da parte delle startup, scarso interesse da grandi fondi di private equity e venture capital, utilità limitata per business angel e piccoli investitori. Alcuni enti pubblici mostrano apertura, mentre le banche appaiono poco propense all’utilizzo. Gli stakeholder possono inviare commenti entro il 27 maggio 2026.

Banca d'Italia: consultazione su bilanci bancari e intermediari IFRS

08/04/2026 - La Banca d’Italia ha avviato la consultazione pubblica sul 9° aggiornamento della <a target="_blank" class="rich-legge" title="Circolare n. 2622005" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000923412SOMM">Circolare n. 262/2005</a> e sul Provvedimento del 17 novembre 2022 riguardanti schemi e regole di compilazione del bilancio delle banche e degli intermediari IFRS non bancari. Le modifiche proposte interessano l’intero perimetro dei soggetti vigilati che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS, incluse banche, capogruppi bancarie, intermediari ex <a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 106" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000109996ART118">art. 106</a> <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUB" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000109996SOMM">TUB</a>, confidi, IMEL, IP, SGR, SIM e associazioni di categoria. La consultazione, aperta a tutti i soggetti potenzialmente interessati, resterà attiva per 60 giorni dalla pubblicazione (31 marzo 2026). Le osservazioni possono essere inviate via PEC oppure in formato cartaceo agli indirizzi mail dedicati. Al termine dell’analisi dei contributi, la Banca d’Italia pubblicherà i testi definitivi e un resoconto della consultazione. La Banca d’Italia ha avviato la consultazione pubblica sul 9° aggiornamento della Circolare n. 262/2005 e sul Provvedimento del 17 novembre 2022 riguardanti schemi e regole di compilazione del bilancio delle banche e degli intermediari IFRS non bancari. Le modifiche proposte interessano l’intero perimetro dei soggetti vigilati che redigono il bilancio secondo gli IAS/IFRS, incluse banche, capogruppi bancarie, intermediari ex art. 106 TUB, confidi, IMEL, IP, SGR, SIM e associazioni di categoria. La consultazione, aperta a tutti i soggetti potenzialmente interessati, resterà attiva per 60 giorni dalla pubblicazione (31 marzo 2026). Le osservazioni possono essere inviate via PEC oppure in formato cartaceo agli indirizzi mail dedicati. Al termine dell’analisi dei contributi, la Banca d’Italia pubblicherà i testi definitivi e un resoconto della consultazione.

Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato: al via la consultazione UE

14/04/2026 - La Commissione europea ha avviato una consultazione con gli Stati membri su un nuovo Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato volto a mitigare gli effetti economici della crisi in Medio Oriente. La proposta, annunciata il 13 aprile 2026, mira a sostenere i settori più esposti, agricoltura, pesca, trasporto stradale e trasporto marittimo intra‑UE a corto raggio, e prevede anche un adeguamento temporaneo del CISAF per aumentare l’intensità degli aiuti legati ai costi dell’elettricità. Il pacchetto include misure temporanee per compensare parte degli aumenti dei prezzi di carburanti e fertilizzanti, aiuti limitati per impresa e un innalzamento delle intensità massime di sostegno per le industrie energivore. La Commissione è inoltre disponibile a valutare interventi aggiuntivi, come la sovvenzione dei costi del combustibile per la produzione elettrica. Gli Stati membri sono invitati a presentare osservazioni, con l’obiettivo di adottare il Quadro entro fine aprile. La Commissione europea ha avviato una consultazione con gli Stati membri su un nuovo Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato volto a mitigare gli effetti economici della crisi in Medio Oriente. La proposta, annunciata il 13 aprile 2026, mira a sostenere i settori più esposti, agricoltura, pesca, trasporto stradale e trasporto marittimo intra‑UE a corto raggio, e prevede anche un adeguamento temporaneo del CISAF per aumentare l’intensità degli aiuti legati ai costi dell’elettricità. Il pacchetto include misure temporanee per compensare parte degli aumenti dei prezzi di carburanti e fertilizzanti, aiuti limitati per impresa e un innalzamento delle intensità massime di sostegno per le industrie energivore. La Commissione è inoltre disponibile a valutare interventi aggiuntivi, come la sovvenzione dei costi del combustibile per la produzione elettrica. Gli Stati membri sono invitati a presentare osservazioni, con l’obiettivo di adottare il Quadro entro fine aprile.

Bando ISMEA per la sicurezza dei trattori agricoli: come e quando inviare le richieste

14/04/2026 - Si apre il 15 aprile 2026 la fase di accreditamento, compilazione e preconvalida delle domande di accesso alle agevolazioni del bando ISMEA per la sicurezza dei trattori agricoli e forestali. Il bando mette a disposizione dieci milioni di euro a favore delle PMI del settore agricolo, agroindustriale/agromeccanico e agroalimentare per l’adozione di dispositivi e soluzioni tecniche in grado di ridurre i rischi legati all’utilizzo dei mezzi. A questa prima fase, che chiude il 15 maggio 2026, segue quella di presentazione delle domande, che va dal 19 al 29 maggio 2026. Si apre il 15 aprile 2026 la fase di accreditamento, compilazione e preconvalida delle domande di accesso alle agevolazioni del bando ISMEA per la sicurezza dei trattori agricoli e forestali. Il bando mette a disposizione dieci milioni di euro a favore delle PMI del settore agricolo, agroindustriale/agromeccanico e agroalimentare per l’adozione di dispositivi e soluzioni tecniche in grado di ridurre i rischi legati all’utilizzo dei mezzi. A questa prima fase, che chiude il 15 maggio 2026, segue quella di presentazione delle domande, che va dal 19 al 29 maggio 2026.

Conto Termico 3.0: dal 13 aprile 2026 riapertura del portale GSE

13/04/2026 - Il Gestore Servizi Energetici ha annunciato la riapertura, dal 13 aprile 2026 alle ore 12:00, del portale per la presentazione delle richieste relative al Conto Termico 3.0, accessibile a privati, imprese, ETS e Pubbliche Amministrazioni. Per le imprese resta attiva la funzione dedicata alla “valutazione preliminare”. La riapertura comporterà anche la proroga dei termini delle istanze con scadenza nel periodo di sospensione. Ulteriori chiarimenti saranno forniti tramite nuove FAQ. Il 15 aprile sarà inoltre pubblicato il catalogo aggiornato degli apparecchi prequalificati. Il Gestore Servizi Energetici ha annunciato la riapertura, dal 13 aprile 2026 alle ore 12:00, del portale per la presentazione delle richieste relative al Conto Termico 3.0, accessibile a privati, imprese, ETS e Pubbliche Amministrazioni. Per le imprese resta attiva la funzione dedicata alla “valutazione preliminare”. La riapertura comporterà anche la proroga dei termini delle istanze con scadenza nel periodo di sospensione. Ulteriori chiarimenti saranno forniti tramite nuove FAQ. Il 15 aprile sarà inoltre pubblicato il catalogo aggiornato degli apparecchi prequalificati.

Pastiche e sampling: la Corte UE definisce i limiti dell'eccezione

14/04/2026 - La Corte di giustizia dell’UE, nella sentenza del 14 aprile 2026 (causa C‑590/23), chiarisce l’ambito dell’eccezione di «pastiche» nel diritto d’autore. La Corte afferma che il pastiche comprende creazioni che richiamano opere preesistenti pur differenziandosene percepibilmente, utilizzandone elementi protetti anche tramite sampling, quando ciò instaura un dialogo artistico riconoscibile: imitazione stilistica, omaggio, confronto critico o umoristico. Per applicare l’eccezione è sufficiente che il carattere di pastiche sia riconoscibile al pubblico che conosce l’opera originaria, senza necessità di provare l’intenzione dell’autore. Tale interpretazione garantisce equilibrio tra libertà artistica e tutela del diritto d’autore. Spetterà ora alla Corte federale di giustizia tedesca valutare la liceità del campionamento alla luce di questi principi. La Corte di giustizia dell’UE, nella sentenza del 14 aprile 2026 (causa C‑590/23), chiarisce l’ambito dell’eccezione di «pastiche» nel diritto d’autore. La Corte afferma che il pastiche comprende creazioni che richiamano opere preesistenti pur differenziandosene percepibilmente, utilizzandone elementi protetti anche tramite sampling, quando ciò instaura un dialogo artistico riconoscibile: imitazione stilistica, omaggio, confronto critico o umoristico. Per applicare l’eccezione è sufficiente che il carattere di pastiche sia riconoscibile al pubblico che conosce l’opera originaria, senza necessità di provare l’intenzione dell’autore. Tale interpretazione garantisce equilibrio tra libertà artistica e tutela del diritto d’autore. Spetterà ora alla Corte federale di giustizia tedesca valutare la liceità del campionamento alla luce di questi principi.

Materie prime critiche: parte il primo ciclo della piattaforma europea

14/04/2026 - L’Unione europea pubblica il primo invito a partecipare al meccanismo per le materie prime critiche. La Commissione Europea apre infatti una piattaforma che consente agli acquirenti di aggregare la domanda e collegarsi con fornitori, istituzioni finanziarie e operatori di stoccaggio, favorendo la creazione di nuove catene di approvvigionamento. Il meccanismo, ispirato all’esperienza della piattaforma energetica UE, mira a ridurre la dipendenza da un numero ristretto di Paesi terzi e a mitigare i rischi geopolitici, offrendo maggiore visibilità a fonti alternative. Lo strumento, volontario e basato sul mercato, si concentra su settori strategici come terre rare, materiali per la difesa e batterie, senza interferire nei negoziati commerciali. Le imprese, incluse le PMI, possono registrarsi al primo ciclo entro la fine di aprile. L’Unione europea pubblica il primo invito a partecipare al meccanismo per le materie prime critiche. La Commissione Europea apre infatti una piattaforma che consente agli acquirenti di aggregare la domanda e collegarsi con fornitori, istituzioni finanziarie e operatori di stoccaggio, favorendo la creazione di nuove catene di approvvigionamento. Il meccanismo, ispirato all’esperienza della piattaforma energetica UE, mira a ridurre la dipendenza da un numero ristretto di Paesi terzi e a mitigare i rischi geopolitici, offrendo maggiore visibilità a fonti alternative. Lo strumento, volontario e basato sul mercato, si concentra su settori strategici come terre rare, materiali per la difesa e batterie, senza interferire nei negoziati commerciali. Le imprese, incluse le PMI, possono registrarsi al primo ciclo entro la fine di aprile.

Cose di rilievo culturale: nuova sentenza su certificazione e soglie di valore

14/04/2026 - La Corte costituzionale, con sentenza n. 51 del 14 aprile 2026, ha esaminato la disciplina sulla circolazione internazionale delle cose di rilievo culturale, accogliendo le questioni di legittimità relative alla certificazione delle opere d’arte antica di valore inferiore a 13.500 euro. La Corte ha dichiarato incostituzionale l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 72" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000160228ART74">art. 72</a>, comma 1, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="Codice dei beni culturali" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000160228SOMM">Codice dei beni culturali</a>, nella parte in cui non consente la certificazione dell’ingresso in Italia di tali beni, rilevando un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alle opere di valore superiore e una compressione ingiustificata della libertà economica e del diritto di proprietà. L’illegittimità è stata estesa anche alle opere di autore vivente o realizzate da meno di 70 anni. Sono state invece respinte le questioni sull’acquisto coattivo ex art. 70, ritenuto frutto di un bilanciamento non irragionevole e comunque compensato dagli strumenti di tutela culturale già previsti. La Corte costituzionale, con sentenza n. 51 del 14 aprile 2026, ha esaminato la disciplina sulla circolazione internazionale delle cose di rilievo culturale, accogliendo le questioni di legittimità relative alla certificazione delle opere d’arte antica di valore inferiore a 13.500 euro. La Corte ha dichiarato incostituzionale l’art. 72, comma 1, del Codice dei beni culturali, nella parte in cui non consente la certificazione dell’ingresso in Italia di tali beni, rilevando un’irragionevole disparità di trattamento rispetto alle opere di valore superiore e una compressione ingiustificata della libertà economica e del diritto di proprietà. L’illegittimità è stata estesa anche alle opere di autore vivente o realizzate da meno di 70 anni. Sono state invece respinte le questioni sull’acquisto coattivo ex art. 70, ritenuto frutto di un bilanciamento non irragionevole e comunque compensato dagli strumenti di tutela culturale già previsti.

Quotidiano Giuridico

Stop alla trascrizione dell'atto di nascita da surrogacy estera, anche se muore il genitore intenzionale

14/04/2026 -

La trascrizione dell’atto di nascita, recante l’indicazione come madre della defunta moglie del ricorrente, si tradurrebbe nell’attribuzione di uno status genitoriale che incontra un chiaro limite di ordine pubblico. Ciò in quanto manca la sostanza di un progetto genitoriale condiviso, anche in considerazione della premorienza di uno dei genitori. Tale progetto risulta, pertanto, già ab initio privo di una concreta dimensione relazionale con la figlia minore. In tal modo, l’ordinamento interno sarebbe chiamato a riconoscere una genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale sia dalla discendenza biologico-genetica rispetto alla figura genitoriale deceduta. Essa non corrisponderebbe a un’intenzione progettuale concreta e definita. Ne deriverebbe un esito incompatibile non solo con l’obbligo di bilanciamento conseguente al divieto di gestazione per sostituzione, ma soprattutto con i principi che presiedono alla formazione dello status filiationis. Tali principi, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell’assunzione degli obblighi e della responsabilità conseguente. Ciò è impossibile nel caso di una figura genitoriale venuta a mancare prima ancora che l’embrione, formato con materiale genetico non collegato alla madre intenzionale scomparsa, venisse ad esistenza. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, sentenza 31 marzo 2026, n. 7919.

Diagnosi e terapia: l'autonomia del medico è pienamente compatibile con la subordinazione

14/04/2026 -

Il ricorso di un medico, dimessosi dalla struttura sanitaria, che chiedeva il riconoscimento del rapporto di lavoro dipendente e il pagamento del Tfr, è stato accolto dalla Corte di appello sulla base della rilevanza complessiva di una serie di indici che in primo grado erano stati apprezzati isolatamente. Il pregio specifico della sentenza della Corte d'Appello di Milano del 19 marzo 2026, n. 19 è nel concetto che l'inettitudine di una prestazione come quella medica ad essere assoggettata a disposizioni superiori, in quanto caratterizzata da personalità e autonomia nelle decisioni su diagnosi e terapie dei pazienti, non vale quale elemento di esclusione di un rapporto di lavoro subordinato con la struttura sanitaria

Nessun risarcimento da infiltrazioni al condomino negligente

14/04/2026 -

Va rigettata integralmente, per mancata adozione dell’ordinaria diligenza, la domanda del condomino di risarcimento dei danni materiali da infiltrazioni al proprio immobile, allorquando la sua condotta sia stata determinante, non solo nel concorrere a causare il danno, ma anche, e soprattutto, nell’aggravarlo. Sono indici costitutivi di tale negligenza: a) la colpevole inerzia protratta per anni, b) il completo disinteresse per la manutenzione del proprio bene, c) il contributo causale attivo derivante dai difetti delle parti di sua esclusiva proprietà. Tale comportamento - omissivo/commissivo - integra una violazione del dovere di ordinaria diligenza che, ai sensi dell’art. 1227, comma 2, c.c., esclude il diritto al risarcimento. Breviter, i danni, nella loro entità finale, sono una conseguenza che il condomino avrebbe potuto in gran parte evitare o contenere, se avesse agito tempestivamente e diligentemente. (Esito Accoglie parzialmente/ Rigetto domanda risarcimento danni). È quanto stabilito dalla sentenza del Tribunale di Avellino n. 446/2026 emessa in data 09/03/2026.

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